IL FASCISMO DELLA R.S. I.
Socializzazione delle imprese
1944
G.U. di pubblicazione: 30 giugno 1944, n. 151 | |
Titolo I - DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA
Art. 1 Imprese socializzate
Le
imprese di proprietà privata che dalla data del 1° gennaio 1944 abbiano
almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori,
sono socializzate. Sono altresì socializzate tutte le imprese di
proprietà dello Stato, delle Province e dei Comuni nonché ogni altra
impresa a carattere pubblico. Alla gestione della impresa socializzata
prende parte diretta il lavoro. L'ordinamento dell'impresa socializzata è
disciplinato dal presente decreto e relative norme di attuazione, dallo
statuto di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle
leggi speciali in quanto non contrastino con il presente decreto.
Art. 2 Organi delle imprese socializzate
Gli organi delle imprese socializzate sono:
- a)
per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata: il capo dell'impresa; l'assemblea; il consiglio di gestione;
il collegio dei sindaci;
- b) per le altre società e per le imprese individuali: il capo dell'impresa e il consiglio di gestione;
- c)
per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a carattere
pubblico che non abbiano forma di società: il capo dell'impresa; il
consiglio di gestione; il collegio dei revisori.
Sezione I - Amministrazione delle Imprese socializzate
Art. 3 Organi collegiali delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata
Nelle
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata, fanno parte degli organi collegiali, membri eletti dai
lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati
amministrativi.
Art. 4 Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale
All'assemblea
partecipano i rappresentanti dei lavoratori, operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi, con un numero di voti pari a quello dei
rappresentanti del capitale intervenuto. Il consiglio di gestione,
nominato dall'assemblea, è formato per metà di membri scelti fra i
lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi. Il
collegio sindacale, pure nominato dall'assemblea, è formato per metà di
membri designati dai lavoratori e per metà di membri designati dai soci.
Il presidente del Collegio sindacale è scelto fra gli iscritti all'albo
dei revisori dei conti.
Art. 5 Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata
Nelle
società non contemplate nel precedente articolo £ il consiglio di
gestione è formato da un numero di soci che verrà stabilito dallo
statuto della società, e di un egual numero di membri eletti fra i
lavoratori dell'impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati
amministrativi.
Art. 6 Poteri del consiglio di gestione
Il
consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di società,
sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici,
economici e finanziari della gestione:
- a)
delibera su tutte le questioni relative alla vita dell'impresa,
all'indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano
nazionale stabilito dai competenti organi di Stato;
- b) esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nella impresa;
- c)
esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attribuitigli dallo
statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori,
ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente
provvedimento;
- d) redige il
bilancio dell'impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi
delle disposizioni del presente decreto e del Codice Civile.
Art. 7 Votazioni
Nelle
votazioni tanto dell'assemblea quanto del consiglio di gestione,
prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell'impresa che di
diritto presiede i predetti organi sociali.
Art. 8 Cauzione dei membri del consiglio di gestione
I membri dei consigli di gestione eletti dai lavoratori sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.
Art. 9 Capo dell'impresa
Nelle
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata il capo dell'impresa è eletto dall'assemblea fra persone di
provata capacità tecnica o amministrativa nell'impresa o fuori. Nelle
altre imprese aventi forma di società il capo dell'impresa è nominato
fra soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti e
dai regolamenti delle società stesse.
Art. 10 Poteri del capo dell'impresa
Il
capo dell'impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l'impresa
stessa; convoca e presiede l'assemblea, nelle imprese in cui esiste;
convoca e presiede altresì il consiglio di gestione. Egli ha la
responsabilità ed i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti e
tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti
dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del
presente decreto.
Capo II - Amministrazione delle imprese di proprietà privata individuale
Art. 11 Consiglio di gestione
Nelle
imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto
di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell'impresa, dai
lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici.
Art. 12 Capo dell'impresa - Poteri del consiglio di gestione
Nelle
imprese individuali l'imprenditore, il quale assume la figura giuridica
di capo dell'impresa con la responsabilità e i doveri di cui ai
successivi articoli 22
e seguenti, è coadiuvato nella gestione della impresa stessa dal
consiglio di gestione. L'imprenditore, capo dell'impresa, deve riunire
periodicamente e almeno una volta al mese il consiglio, per sottoporgli
le questioni relative alla vita produttiva dell'impresa, ed ogni anno
alla chiusura della gestione per l'approvazione del bilancio e il
riparto degli utili.
Capo III - Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato.
Art. 13 Capo dell'impresa
Il
capo dell'impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del
Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle
Finanze su designazione dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i
membri del consiglio di gestione dell'impresa o fra altri elementi
dell'impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che
diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.
Il capo dell'impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui ai
successivi art. 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.
Art. 14 Consiglio di gestione
Il
consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto
di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori
dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi,
nonché di almeno un rappresentante proposto dall'Istituto di Gestione e
Finanziamento e nominato dal Ministro per l'Economia Corporativa di
concerto con il Ministro per le Finanze. Le modalità di elezione ed il
numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto
dell'impresa. Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è
dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.
Art. 15 Poteri del consiglio di gestione
Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.
Art. 16 Costituzione del collegio dei revisori
Il
collegio dei revisori delle imprese di proprietà dello Stato è
costituito con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di
concerto con il Ministro per le Finanze, su designazione dell'Istituto
di Gestione e Finanziamento. Il compenso dei revisori è determinato
dall'Istituto di Gestione e Finanziamento
Art. 17 Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione
Nelle
imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto di riparto
degli utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati
dall'istituto di Gestione e Finanziamento. Gli aumenti, le riduzioni di
capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo scioglimento e le
liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono proposte
dall'Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di
gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro
dell'Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze e
con gli altri Ministri interessati.
Capo IV - Amministrazione delle imprese a carattere pubblico.
Art. 18 Amministrazione delle imprese a carattere pubblico
L'Amministrazione
delle imprese a carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui al
capo I di questa sezione, quando le imprese stesse siano costituite in
forma di società. In tutti gli altri casi si applicheranno le norme di
cui al capo terzo.
Capo V - Disposizioni comuni ai capi precedenti.
Art. 19 Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata
Tutte
le imprese private aventi forma di società dovranno provvedere ad
adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le
imprese private individuali dovranno anch'esse redigere uno statuto. Gli
statuti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Economia
Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale competente per
territorio per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal
codice civile. Il Ministro per L'economia Corporativa stabilirà con
propri decreti il termine entro il quale le diverse categorie di imprese
dovranno presentare i nuovi statuti all'approvazione.
Art. 20 Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico
Gli
ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di
proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico, come pure
ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministero per
l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con
gli altri Ministri interessati.
Art. 21 Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
I
rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle
imprese socializzate, sono eletti con votazione segreta da tutti i
lavoratori dell'impresa, operai, impiegati amministrativi, impiegati
tecnici, fra i lavoratori delle singole categorie che abbiano almeno 25
anni di età ed almeno 5 anni di appartenenza all'impresa e che abbiano
inoltre dimostrato fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e
amministrativa.
Sezione II. - Responsabilità del capo dell'impresa e degli amministratori.
Art. 22 Responsabilità del capo dell'impresa
Il
capo dell'impresa è personalmente responsabile di fronte allo Stato
dell'andamento della produzione dell'impresa e può essere rimosso e
sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti,
oltre che nei casi previsti dalle vigenti Leggi, quando la sua attività
non risponda alle esigenze dei piani generali della produzione e alle
direttive della politica sociale dello Stato.
Art. 23 Sostituzione del capo dell'impresa di proprietà dello stato
Nelle
imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo dell'impresa è
disposta dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il
Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati, d'ufficio o
su proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento o del consiglio
di gestione dell'impresa o dei revisori, premessi gli opportuni
accertamenti.
Nelle
società per azioni e a responsabilità limitata ed in accomandita per
azioni la sostituzione del capo dell'impresa è deliberata
dall'assemblea. Nelle imprese aventi forma di società, la sostituzione
del capo dell'impresa è regolata dagli statuti, e può, in ogni caso,
essere promossa dal Consiglio di Gestione con la stessa procedura
prevista dall'art. 25 e seguenti per le imprese private ed individuali. È
in ogni caso facoltà del Ministro per l'Economia Corporativa di
provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del capo dell'impresa
quanto egli dimostri di non possedere i necessari requisiti inerenti
alle sue funzioni o manchi ai doveri indicati all'art.22.
Art. 25 Sostituzione del capo della impresa privata individuata
Nelle
imprese private individuali l'imprenditore capo dell'impresa può essere
sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del Lavoro
che ne dichiari la responsabilità. L'azione per la dichiarazione di
responsabilità può essere promossa dal consiglio di gestione
dell'impresa, dall'Istituto di Gestione e Finanziamento, qualora
interessato nell'impresa, e dal Ministro per l'Economia Corporativa,
mediante istanza al Procuratore di stato presso la Corte d'Appello
competente per territorio.
Art. 26 Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro
La
Magistratura del Lavoro, sentito l'imprenditore, il Pubblico Ministero,
il consiglio di gestione dell'impresa, il Ministro per l'Economia
Corporativa e l'Istituto di Gestione e Finanziamento in quanto
interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza
la responsabilità dell'imprenditore. Contro la sentenza è ammesso
ricorso per cassazione a norma dell'articolo 426 del Cod. Pr. Civ.
Art. 27 Sanzioni contro il capo dell'impresa
A
seguito della sentenza che dichiara la responsabilità
dell'imprenditore, il Ministro per L'Economia Corporativa adotterà quei
provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre,
la gestione dell'impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i
dipendenti dell'impresa medesima con l'osservanza delle norme da
stabilirsi caso per caso.
Art. 28 Misure cautelari
Pendente
l'azione di cui agli articoli precedenti il Ministro per l'Economia
Corporativa può sospendere, con proprio decreto, l'imprenditore, capo
dell'impresa, dalla sua attività e nominare un commissario per la
temporanea amministrazione dell'impresa.
Art. 29 Responsabilità dei membri del consiglio di gestione
Qualora
il consiglio di gestione dell'impresa dimostri di non possedere
sufficiente senso di responsabilità nell'assolvimento dei compiti
affidatigli per l'adeguamento dell'attività dell'impresa alle esigenze
dei piani di produzione e alla politica sociale della Repubblica, il
Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le
Finanze, puo disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo
scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario per la
temporanea gestione dell'impresa. L'intervento del Ministro per
l'Economia Corporativa può avvenire d'ufficio o su istanza dell'Istituto
di Gestione e Finanziamento, se interessato, o dal capo dell'impresa o
dell'assemblea o dei sindaci, ovvero dei revisori.
Art. 30 Sanzioni penali
Al
capo dell'impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono
applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli
imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.
Titolo II - DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' DELLO STATO
Art. 31 Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello Stato
La
proprietà di imprese che interessino settori chiave per la indipendenza
politica ed economica del Paese, nonché di imprese fornitrici di
materie prime, di energia o di servizi necessari al regolare svolgimento
della vita sociale, può essere assunta dallo Stato a mezzo
dell'I.Ge.Fi. secondo le norme del presente decreto. Quando l'impresa
comprenda aziende aventi attività produttive diverse, lo stato può
assumere la proprietà di parte soltanto dell'impresa stessa. Lo Stato
può inoltre partecipare al capitale di imprese private.
Art. 32 Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Stato
Con
decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Economia
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta
in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la
proprietà.
Art. 33 Nomina e compiti del sindacatore
Con
decreto del Ministro per l'Economia Corporativa, ciascuna impresa per
la quale sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, è
sottoposta a sindacato e ne viene nominato un sindacatore. Il
sindacatore ha il compito di svolgere, sentiti gli organi normali di
amministrazione dell'impresa e con l'Istituto di Gestione e
Finanziamento, le operazioni necessarie alla determinazione del valore
reale delle quote di capitale per la loro conversione in Titoli
dell'Istituto di Gestione e Finanziamento.
Art. 34 Nomina e compiti del Commissario del Governo
Il
Ministro per l'Economia Corporativa può anche affidare la gestione
straordinaria dell'impresa, di cui lo Stato intenda assumere la
proprietà, ad un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli
amministratori in carica. In ogni caso, alla data di pubblicazione del
decreto di cui al successivo art. 40,
che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi di
amministrazione dell'impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne
riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il tempo
necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla nomina
del capo dell'impresa.
Art. 35 Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale
Sono
nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di
proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale
delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello
Stato, effettuati dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento
che ordina il passaggio di proprietà.
Art. 36 Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato
L'Amministrazione
del capitale delle imprese assunte in proprietà dello Stato è
controllata dall'Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con
propria responsabilità giuridica. La costituzione dell'Istituto e
l'approvazione del relativo statuto saranno disposti con separato
provvedimento.
Art. 37 Compiti dell'Istituto di Gestione e Finanziamento
L'Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l'attività delle imprese di cui all'art. 31,
secondo le direttive del Ministro per l'Economia Corporativa e del
Ministro per le Finanze ed amministra altresì le partecipazioni assunte
dallo Stato in imprese private.
Le
quote di capitale già investite nelle imprese che passano in proprietà
dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori
verso l'Istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli
emessi dall'Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.
La
sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa
che passa in proprietà dello Stato, con i titoli dell'Istituto di
Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al
valore reale di quelle quote di capitale.
Art. 40 Determinazione del valore delle quote di capitale
Il
valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in
proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per
l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su
proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio
con gli amministratori dell'impresa. Contro il decreto del Ministro per
l'Economia Corporativa è ammesso ricorso anche per il merito, entro 30
giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale da parte degli amministratori dell'impresa o di tanti
soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
Art. 41 Caratteristiche dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento
I
titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi,
negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile. Essi vengono emessi in
serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione. Per
ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei
Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su
proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto conto
dell'andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della
produzione.
Art. 42 Limitazione alla negoziabilità dei titoli
È
demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e
l'esercizio del credito la facoltà di limitare la negoziabilità dei
titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione
di quote di capitale, od anche di disporre l'iscrizione nei libri
dell'Istituto del credito dei titolari di tali quote, senza che venga
effettuata la materiale consegna dei titoli.
Art. 43 Modalità del passaggio in proprietà dello Stato
Con
il decreto che dispone il trapasso della proprietà dell'impresa allo
stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme
integrative o di esecuzione sulle modalità e termini del trapasso
medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini che si
rendessero necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo
Stato e per la assegnazione e distribuzione dei titoli dell'Istituto di
Gestione e Finanziamento agli aventi titolo.
Titolo III - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
Art. 44 Determinazione degli utili
Gli
utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le
norme del codice civile e sulla base di una contabilità aziendale che
sarà successivamente unificata con opportuno provvedimento di legge.
Art. 45 Remunerazione del capitale
Sugli
utili netti, dopo le assegnazioni di legge a riserva e la costituzione
di eventuali riserve speciali che saranno stabilite dagli statuti e dai
regolamenti, è ammessa una renumerazione al capitale conferito
nell'impresa, in una misura non superiore ad un massimo fissato
annualmente per i singoli settori produttivi, dal Comitato dei Ministri
per la tutela del risparmio e l'esercizio del credito.
Art. 46
Gli
utili dell'impresa, detratte le assegnazioni di cui all'articolo
precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati
tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto all'entità delle
renumerazioni percepite nel corso dell'anno. Tale ripartizione non potrà
superare comunque il 30 per cento del complesso delle retribuzioni
nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell'esercizio. Le eccedenze
saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata
dall'Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura
sociale e produttiva. Con separato provvedimento del Ministro per
l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sarà
approvato il regolamento di tale cassa.
Il
presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia
ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale
delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con
successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.