Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
Legge Scelba
(Gazz. Uff., 23 giugno 1952, n. 143)
Art. 1 – Riorganizzazione del disciolto partito fascista
Ai fini della XII disposizione
transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha
riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione,
un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque
persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista,
esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta
politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla
Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori
della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua
attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri
del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere
fascista.
Art. 2 – Sanzioni penali
Chiunque promuove, organizza o dirige le
associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’art. 1, è punito con
la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due a venti
milioni di lire .Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o
gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
1.000.000 a 10.000.000 di lire .Se l’associazione, il movimento o il
gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o
paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi
precedenti sono raddoppiate .L’organizzazione si considera armata se i
promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o
esplosivi ovunque siano custoditi .Fermo il disposto dell’art. 29, comma
primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli
organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei
diritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e
2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei
partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione
dei diritti previsti dall’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice
penale.
Art. 3 – Scioglimento e confisca dei beni
Qualora con sentenza risulti accertata
la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per
l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e
la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo .Nei
casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che
ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il
provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante
decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della
Costituzione.
Art. 4 – Apologia del fascismo
Chiunque fa propaganda per la
costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente
le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000
a lire 1.000.000. .Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi
pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo,
oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o
metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della
multa da uno a due milioni .La pena è della reclusione da due a cinque
anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti
previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.La
condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma
secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque
anni.
Art. 5 – Manifestazioni fasciste
Chiunque, partecipando a pubbliche
riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista
ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione
sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 lire .Il giudice,
nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti
previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale
per un periodo di cinque anni.
Art. 5-bis
Per i reati previsti dall’art. 2 della presente legge è obbligatoria l’emissione del mandato di cattura.
Art. 6 – Aggravamento di pene
Le pene sono aumentate quando i
colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall’art. 1 della
legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per
collaborazionismo ancorchè amnistiati.Le pene sono altresì aumentate per
coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come
reati negli articoli precedenti, l’associazione, il movimento, il gruppo
o la stampa .
Art. 7 – Competenza e procedimenti
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.
Art. 8 – Provvedimenti cautelari in materia di stampa
Anche prima dell’inizio dell’azione
penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali,
delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto preveduto
dall’art. 4 della presente legge.Nel caso previsto dal precedente comma,
quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle
altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di
polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non
lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo di ogni effetto.Nella sentenza di condanna il giudice
dispone la cessazione dell’efficacia della registrazione, stabilita
dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre
mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
Art. 9 – Pubblicazioni sull’attività antidemocratica del fascismo
La Presidenza del Consiglio bandisce
concorsi per la compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e
secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati
dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la
pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai
cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali
dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per
l’insegnamento, l’attività antidemocratica del fascismo.La spesa per i
premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei
capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di
pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della
pubblica istruzione.
Art. 10 – Norme di coordinamento e finali
Le disposizioni della presente legge si
applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice
penale.Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n.
1546, concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto
incompatibili con la presente legge.La presente legge e le norme della
legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore
appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa
materia del Codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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