lunedì 29 dicembre 2014

LA COSTITUZIONE ITALIANA NON E’ ANTIFASCISTA

Sociale

LA COSTITUZIONE ITALIANA NON E’ ANTIFASCISTA



Non è affatto vero, come spesso si sente affermare dai vari media, che l'attuale Costituzione italiana sia caratterizzata dall'antifascismo come scopo o valore.

Nei 139 articoli che formano il dettato costituzionale non ce n'è uno, infatti, che tratti di fascismo e/o antifascismo.
Per rintracciare il vocabolo "fascista" all'interno della Costituzione occorre andare alla XII° norma transitoria o finale che, nell'animo dei costituenti proprio in quanto non-articolo costituzionale - bensì norma transitoria - avrebbe dovuto esaurirsi in non più di un quinquennio. Sempre i c.d. "padri costituenti" ebbero l'accortezza di numerare diversamente le norme con numeri romani, rispetto ai veri e propri articoli che furono distinti con numeri arabi, giusto perché non si venissero a creare equivoci o mescolanze fra le norme transitorie e gli articoli costituzionali propriamente detti.
Certo, la XII° norma stabiliva transitoriamente e in parziale ( e non costante) deroga all'art. 48 della Costituzione, il divieto di ricostituzione del passato Pnf, legando specificatamente ciò alla limitazione, per non oltre un quinquennio, del diritto di voto attivo e passivo nei confronti degli esponenti dell'ex regime fascista. Fra l'altro, mentre i "padri costituenti" trattavano ancora di questa materia, nasceva ufficialmente, e quindi legalmente, il Msi che nel 1948 partecipò regolarmente alle elezioni politiche ottenendo fra l'altro diversi parlamentari e tutto questo senza particolari obiezioni giuridico-legali da parte delle allora vigenti autorità costituite.

Se all'epoca ci fosse stata veramente la volontà di dare una qualsivoglia valenza antifascista alla nascente Costituzione, i soliti "padri costituenti" avrebbero certamente provveduto con un apposito articolo e non certo tramite una norma transitoria; norma transitoria che non avrebbe comunque potuto confliggere eternamente ( e nemmeno per vari decenni) con il già richiamato art. 48 dedicato ai diritti politici di tutti gli italiani, nessuno escluso. Se questo ancora non bastasse, vi è poi un altro aspetto costituzionale che dimostra a priori l'infondatezza del presunto assioma di un antifascismo sancito in eterno dalla nostra Costituzione.
Essendo prevista la revisione di quasi tutti gli articoli costituzionali, sia tramite referendum promosso da 500 mila elettori oppure con voto di maggioranza assoluta da parte delle Camere ( 50% + 1 dei parlamentari eletti) si potrebbe in ogni momento, e solo manovrando i predetti strumenti costituzionali, ricreare tale e quale storicamente è stata a suo tempo perfino la RSI.
Fra l'altro, proprio nella nostra Costituzione vi sono alcuni articoli, in particolare il 3° comma dell'art. 38 (personalità giuridica del sindacato) e l'art. 46 (diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende in cui essi operano) che, per quanto sviliti e finora del tutto disattesi, richiamano pienamente la legislazione sociale che fu appunto della RSI.

Quanto sopra esposto deriva evidentemente dal fatto che la nostra attuale Costituzione è una Costituzione Repubblicana e non già antifascista.
Infatti, l'unico limite imposto alla revisione costituzionale è solo ed unicamente la forma repubblicana (art. 139) e questa forma istituzionale è l'unico aspetto che non può essere messo in discussione da alcuno indipendentemente dal fatto che qualcuno possa rappresentare finanche la più totalizzante volontà popolare o politica.
Sarebbe quindi ben più corretto affermare che la nostra Costituzione è fermamente antimonarchica e tuttavia, ciò nonostante, sono stati liberamente autorizzati a costituirsi nell'Italia di questa Costituzione così fermamente repubblicana, vari gruppi, partiti politici e associazioni apertamente e dichiaratamente monarchici (PNM; PMP, UMI ecc.) e questi ovviamente tendevano, al contrario di quelli più o meno fascisteggianti, ad attentare di fatto alla Costituzione Repubblicana col solo riproporre, neppure troppo velatamente, la restaurazione dell'istituto monarchico.

Franco Morini

http://www.italiasociale.org/lettere/lettere300908-1.html


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ISTANZA DI MESSA IN STATO D'ACCUSA (Art.90, comma I°, ipotesi 2^, comma 2° Costituz.)
SALVATORE MACCA CONTRO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ON. GIORGIO NAPOLITANO


... "per chiedere l'abrogazione della XII disposiz. transitoria della Costituzione, là dove la stessa, al comma 1, letteralmente dispone che "E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascita." La collocazione del divieto da parte del legislatore del tempo, dimostra, né poteva essere diversamente, se non altro perché l'Italia era, ed è, definita, nell'art.1, comma I°, della Costituzione, "una repubblica democratica", e perché, all'art.49, sin da allora, disponeva che "tutti i cittadini ( tutti, e dunque anche quelli di fede fascista!) hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale", dimostra, si diceva, che il divieto era, e doveva essere, temporaneo."


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